Linee guida per evitare ricorsi contro i nulla osta all'ingresso
A cura della redazione
Il Ministero dell'interno, con la nota 06/02/2009, n.617, in vista della trattazione delle domande relative al decreto flussi 2008, ha dettato a tutti gli Sportelli Unici per l'immigrazione le linee guida da seguire al fine di evitare che vengano presentati ricorsi dai richiedenti il rilascio del nulla osta che vedono soccombere l'Amminsitrazione, con conseguente rifusione delle spese legali.
Una delle principali cause dei ricorsi che sono stati proposti dai datori di lavoro, in caso di rigetto dell'istanza volta all'ottenimento del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro e dai cittadini extracomunitari, in caso di mancato accoglimento della domanda per ricongiungimento familiare, è stata un'insufficiente motivazione.
Le decisioni prese dai TAR, a cui è stato presentato il ricorso, hanno constatato più volte la c.d. motivazione apparente, ossia quella che si limita a riprodurre quanto previsto dalla legge oppure quella che riporta semplicemente il parere degli organi che sono stati consultati prima di decidere se accogliere o rigettare l'istanza.
Per evitare quindi che la motivazione esaustiva venga fornita in sede di giudizio davanti al TAR quando i costi della controversia non sono più evitabili, il Ministero dell'interno chiede agli Sportelli Unici per l'immigrazione di anticiparla in sede di valutazione della domanda di rilascio del nulla osta.
Altra questione presa in esame dal Ministero dell'interno riguarda i casi in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della normativa che ha formato fondamento al diniego dell'istanza.
In questo caso, sempre per il contenimento delle spese procedimentali ed evitare danni erariali, si rende doveroso l'esercizio dell'autotutela con l'obbligo di rivedere ed eventualmente revocare il provvedimento di rigetto adottato, in conformità di previsioni normative successivamente riconosciute incostituzionali, quando ancora siano pendenti i termini per l'impugnazione, o questa sia stata proposta e non ancora definita.
L'ultima questione presa in esame dal Ministero dell'interno riguarda il caso in cui sia stato adottato il sequestro dei documenti nel corso di indagini penali per fatti attinenti ai procedimenti amministrativi radicati presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione e questo ha comportato la mancata definizione della pratica entro i termini di legge.
Se il sequestro è stato imposto ai soli fini probatori l'iter procedimentale non viene turbato poiché i documenti sequestrati possono essere riprodotti fotostaticamente ed essere utilizzati a fondamento del provvedimento conclusivo.
Invece se il sequestro è preventivo (ad esempio è finalizzato ad impedire ulteriori conseguenze nella commissione dell'illecito) è necessario richiedere il dissequestro degli atti al fine di poter adempiere a precisi obblighi normativi e regolamentari.
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