A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 198/2010, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 20 del 22 giugno 2010, fornisce alcune importanti indicazioni in merito alla nomina, poteri e permessi dei Consiglieri di parità.

La circolare in commento precisa che a livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera e un consigliere di parità. Per ogni consigliera e consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente.
La consigliera di parità supplente agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo. Pertanto, la consigliera di parità effettiva valuta quando conferire il mandato, fermo restando che la consigliera di parità supplente agisce in sostituzione dell'effettiva e, quindi, non è consentita la partecipazione di entrambe ai medesimi incontri, né lo svolgimento delle stesse attività.
Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite Il procedimento di nomina si attiva con la designazione dell'ente territoriale e si conclude con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
Le consigliere e i consiglieri dì parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari Opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. Il requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca, formazione. Il requisito dell’esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di attività lavorative di durino non inferiore a due anni presso enti e amministrazioni pubbliche o private.
Inoltre, si precisa che le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali, ove si tratti di lavoratori dipendenti, possono usufruire di permessi retribuiti sino ad un massimo di 50 ore lavorative mensili medie per i consiglieri di parità, nazionale e regionali e sino ad un massimo di 30 ore lavorative mensili medie per le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità. L'utilizzo dei permessi retribuiti è subordinata alla comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima. E’ possibile usufruire delle ore di permesso non utilizzate in un mese, in quello successivo.
Per le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali è, infine, prevista un'indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, da fissare annualmente con il decreto di riparto del Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità. Poiché il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza, ai lini della liquidazione dell'indennità sarà necessario che la consigliera di parità effettiva attesti che nel mese di riferimento sia stata effettivamente esercitala la supplenza.