L’Enpacl, sul proprio sito internet, ha ricordato che con l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.162 dello scorso 12 luglio 2019, il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia hanno completato l’iter di approvazione della Delibera adottata dall’Assemblea dei Delegati dell’ENPACL il 23 novembre 2017, contenente modificazioni ed integrazioni al ‘Regolamento di previdenza e assistenza’ dell’ENPACL.

Tra le novità entrate in vigore dal 1° gennaio 2020 si segnalano le seguenti:

  • Non viene applicata alcuna riduzione per i casi di matrimonio contratto dal de cuius ad una età anagrafica maggiore di 65 anni. Inoltre vengono estese ai coniugi delle unioni civili tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio (pensioni a superstiti, provvidenze straordinarie).
  • Soltanto con il conseguimento dell’indennità di maternità e per la partecipazione alle attività di sostegno è consentita una forma di regolarità contributiva attenuata, ossia occorre che l’interessato abbia in corso il pagamento rateale del proprio debito e sia regolare nel versamento di tali rate e della contribuzione corrente.
  • Anche per i casi di adozione nazionale non sussistono limiti di età anagrafica del bambino per il riconoscimento dell’indennità di maternità al genitore adottivo o affidatario.
  • I consulenti del lavoro cancellati sono tenuti comunque, nell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la cancellazione, a rendere la comunicazione del volume di affari prodotto nell’anno in cui è intervenuta la cancellazione stessa.
  • La condizione di morosità reiterata si determina allorchè, in due diversi anni, risultino mancanti pagamenti, anche parziali della contribuzione dovuta.
  • Il pagamento dei riscatti per periodi di praticantato e servizio militare può essere effettuato in un numero massimo di 60 rate. Il riscatto della laurea rimane rateizzabile in 10 anni, senza interessi.
  • La sanzione per i versamenti effettuati entro i 90 giorni dalla scadenza è pari a 5 euro. Quella per i versamenti effettuati oltre i 90 giorni dalla scadenza è pari a 20 euro. Il limite massimo alla sanzione applicata è pari al 100%.
  • Viene introdotto il ravvedimento operoso che prevede la riduzione delle sanzioni del 70%.
  • viene introdotto l’accertamento con adesione con riduzioni delle sanzioni del 50%.