On line il modello per comunicare l’indirizzo PEC ai fini fiscali
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 3/03/2017 n. prot. 44027, ha predisposto il modello che deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti e non residenti e dai soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati a dotarsi per legge di un indirizzo PEC inserito nell’Indice nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, al fine di comunicare l’indirizzo di posta elettronica su cui ricevere gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati dall’Agenzia medesima dal 1° luglio p.v..
Se la casella PEC comunicata risulti satura al momento della notifica del singolo atto, l’Agenzia delle entrate procede con un secondo tentativo dopo 7 giorni dal primo invio. Se anche in questo secondo caso la PEC risulti nuovamente satura, l’Agenzia procederà ordinariamente alla notifica dell’atto, così anche quando la PEC risulti non valida o non attiva.
La comunicazione della PEC non produce effetti se l’Agenzia delle entrate riscontra che il soggetto è presente del citato Indice nazionale degli indirizzi PEC.
Mentre la comunicazione perderà efficacia qualora il soggetto diventi titolare di un indirizzo PEC inserito nell’Indice nazionale.
Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposito software, direttamente dal soggetto istante abilitato ai servizi telematici, secondo le modalità di trasmissione che verranno stabilite con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Il modello deve essere utilizzato anche per comunicare qualsiasi variazione o revoca della PEC.
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