On line la nuova guida sui lavoratori italiani all’estero per evitare la doppia imposizione
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con il comunicato del 17/09/2017, ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet la guida che illustra come funziona la detrazione delle imposte pagate all’estero prevista dall’art. 164 del TUIR.
Prima di tutto la guida ricorda che anche l’Italia fonda il proprio sistema fiscale sul principio della tassazione mondiale secondo cui il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero, salvo che sia diversamente indicato dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Con i Paesi con i quali dette convenzioni non sono state stipulate, le eventuali imposte pagate a titolo definitivo (ossia quando non sono ripetibili o è stata presentata una dichiarazione dei redditi all’estero o vi è un’apposita certificazione di definitività dell’imposta, rilasciata dalle autorità estere) nello Stato in cui i redditi sono stati percepiti, possono essere detratte da quelle italiane ai sensi del citato art. 165 del TUIR.
Al fine di comprendere se un lavoratore italiano all’estero è ancora fiscalmente residente in Italia è necessario verificare che: per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia per almeno 183 giorni all’anno) risulta iscritto nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia, ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza e si è trasferito in uno Stato a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).
L’iscrizione all’AIRE invece deve essere fatta quando il cittadino italiano intende risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore a 12 mesi. Detta iscrizione, che deve essere fatta entro 90 giorni dal trasferimento della residenza, comporta la perdita dell’iscrizione dall’Anagrafe della popolazione residente. L’iscrizione all’AIRE è importante perché consente di usufruire di alcuni servizi forniti direttamente dal Consolato italiano all’estero quali: il rilascio dei certificati anagrafici e di residenza, il rinnovo del passaporto, il rinnovo della patente di guida, ecc. Di contro il cittadino perde il diritto all’assistenza sanitaria di base in Italia.
Infine la Guida ricorda anche che il cittadino italiano che non si è iscritto all’AIRE e non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, perde il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero, a meno che non si avvalga della c.d. Voluntary disclosure (collaborazione volontaria) di cui al DL 50/2017 che consente anche di regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi, usufruendo di benefici sul piano sanzionatorio. In sostanza presentando l’istanza di collaborazione volontaria e indicando in essa i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in precedenza non dichiarati in Italia, viene riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
Invece, nel caso in cui i cittadini italiani non iscritti all’AIRE abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, omettendo di indicare i redditi prodotti all’estero, per non perdere il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero, possono presentare la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, c. 8 del DPR 322/1998.
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