La Covip, sul proprio sito internet, ha reso disponibile la versione aggiornata la 30 settembre 2018 della Guida alla previdenza complementare che ricorda la posizione individuale del lavoratore dipendente è data dal contributo e dal TFR versato da quest’ultimo, dal contributo versato dal datore di lavoro, i rendimenti dell’investimento al netto della fiscalità a cui devono essere tolti i costi.

In caso di prima occupazione, un lavoratore dipendente del settore privato, entro sei mesi dall’assunzione, deve decidere se destinare il TFR alla previdenza complementare (adesione esplicita) o lasciarlo in azienda.

Se non viene espressa alcuna scelta, si viene iscritti alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto nazionale di lavoro o dall’accordo aziendale (cosiddetta adesione tacita).

Se sono indicati più fondi verrà versato al fondo al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti dell’azienda; se invece non c’è un fondo di riferimento, il TFR confluirà nella forma pensionistica complementare individuata dalla normativa.

In caso di adesione tacita, il TFR affluisce a una linea garantita. E’ possibile comunque successivamente scegliere un’altra linea di investimento.

La Covip ricorda che il TFR versato alla previdenza complementare concorre a formare la pensione complementare e quindi è tassato con le stesse aliquote agevolate.

Se il TFR viene lasciato in azienda, sulla rivalutazione annua si applica l’imposta sostitutiva del 17% e sulle somme liquidate si applica la tassazione separata in base all’aliquota media Irpef a cui è soggetto il lavoratore.

Sulle somme di TFR erogate in busta paga si applica la tassazione in base all’aliquota ordinaria Irpef.

Infine viene ricordato che anche i familiari fiscalmente a carico possono essere iscritti alla previdenza complementare.

Ad esempio, è possibile versare contributi per i figli e beneficiare della deducibilità fiscale fino al limite di 5.164,57 euro all'anno.