Con la sentenza n. 15617 dell'11 dicembre 2001 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è espressa sul seguente fatto. La dipendente di un'azienda, nel maggio 1996 ha usato il ciclomotore per rientrare nella sua abitazione, distante circa un chilometro dallo stabilimento, nell'intervallo per il pasto. Cadendo durante tale il tragitto, ha riportato lesioni che le hanno causato invalidità temporanea e permanente. Ella ha chiesto all'Inail la corresponsione del trattamento previsto dalla legge per gli infortuni sul lavoro vedendosi, però, rigettata la domanda. La lavoratrice si è rivolta al Pretore di Firenze sostenendo che l'infortunio da lei subito doveva ritenersi accaduto in occasione di lavoro e chiedendo la condanna dell'Inail a corrisponderle l'indennità per inabilità temporanea e la rendita per invalidità permanente. Il Pretore ha rigettato la domanda osservando che la lavoratrice non aveva dimostrato l'impossibilità di raggiungere il posto di lavoro avvalendosi di un pubblico mezzo di trasporto né aveva provato la circostanza di essere stata costretta al ritorno presso la propria abitazione per consumare il pasto. Da ciò egli desumeva che non vi era dunque alcuna specifica ragione idonea a giustificare l'impiego del ciclomotore, considerato anche che la distanza di un chilometro tra l'abitazione e il luogo di lavoro ben poteva essere agevolmente percorsa a piedi. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Firenze. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice affermando che, in caso di utilizzo di un mezzo privato, il trattamento Inail per infortunio è dovuto quando la distanza tra l'abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro sia tale da non potere essere percorsa a piedi e sussista la necessità dell'uso del veicolo privato per l'assenza o l'inadeguatezza di mezzi pubblici. Questo principio, affermato dalla giurisprudenza con riferimento al D.P.R. n. 1124 del 1965, deve ritenersi valido - ha aggiunto la Corte - anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 23.2.2000 n. 38 che ha riconosciuto la tutela assicurativa per gli "infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro", escludendo l'operatività della tutela nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, salvo che esso sia "necessitato".