L'INAIL, con la nota 6862 del 29/08/2008, facendo seguito a quella pubblicata alla fine di agosto u.s., con la quale ha comunicato le modalità di denuncia nominativa per familiari e soci, ha precisato che sono obbligati ad effettuare la denuncia anche i datori di lavoro artigiani. Pertanto formano oggetto di denuncia nominativa i soci artigiani, i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese artigiane.  Il testo originario poco chiaro poteva far supporre che i datori di lavoro artigiani, dovessero effettuare la denuncia per se stessi anche se privi di socio artigiano, di collaboratore e di coadiuvante.