Limiti numerici dei tirocinanti in azienda e gruppo di società
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 03/10/2008 n.44, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che ai fini della determinazione del limite numerico di tirocinanti da inserire in azienda è necessario far riferimento alla forza lavoro della singola impresa anche se questa fa parte di un gruppo societario.
Infatti la ratio del legislatore di inserire un limite al numero di tirocinanti trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire il mantenimento dello stage nell'ambito delle finalità che gli sono proprie, ossia il momento formativo on the job, finalità che potrebbe essere frustrata qualora si consentisse un inserimento contemporaneo di un numero eccessivo di tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro. Se ciò si verificasse verrebbe resa vana un'adeguata formazione ed un effettivo sostegno del tutor.
Ne consegue che in presenza di gruppi societari, anche se alcune azienda appartengono a diversi Stati europei (c.d. G.E.I.E.), il computo dei limiti numerici va effettuato con riferimento alla singola azienda.
Con lo stesso interpello il Ministero ha anche precisato che nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato necessari per determinare il numero massimo di tirocinanti da ospitare in azienda, sono esclusi gli apprendisti così come espressamente previsto dall'art. 53, c.2 Dlgs 276/2003 per il nuovo apprendistato e dall'art. 21, c.7, L. 56/1987 per il vecchio apprendistato.
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