La regione Liguria, ha rideterminato (L.R. 26.4.2012 n.15, correttiva della L. R. 43/2007), per l’anno 2012, il valore del primo scaglione di reddito entro il quale risulta applicabile l’aliquota minore, riducendolo da € 30.000 a € 20.000. In particolare, per l’anno 2012, l’addizionale regionale, in detta regione, deve essere calcolata tenendo conto dei seguenti valori:
-    fino a euro 20.000,00, aliquota pari all’1,23%;
-    oltre euro 20.000,00, aliquota pari all’1,73% (percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile). In questo caso trova applicazione il seguente meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra € 20.000,01 e € 20.101,76 l’imposta determinata con l’aliquota dell’1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza tra € 20.101,76 e il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale.
Anche per i lavoratori residenti nella Regione Liguria, che hanno cessato il rapporto di lavoro prima del predetto provvedimento, la differenza dell’imposta regionale verrà pagata dagli stessi lavoratori in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Unico) ovvero in sede di conguaglio complessivo se si rioccupano preso un nuovo datore di lavoro e si avvalgono di tale opportunità. Per le cessazioni che interverranno dalla predetta data, i datori di lavoro sostituti d’imposta, dovranno invece applicare i nuovi scaglioni di reddito.