La Corte di Cassazione, con la sentenza 11/02/2020 n.3231, ha deciso che l’incertezza interpretativa della norma, la cui sussistenza esclude l’applicabilità delle sanzioni amministrative, deve essere connotata da rilevanti perplessità in merito all’individuazione del presupposto d’imposta, correlato al conseguente regime sanzionatorio.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un noto calciatore si era visto recapitare una avviso di accertamento, da parte dell’Agenzia delle entrate, a mezzo del quale veniva disposto il recupero a tassazione di un importante somma a titolo di fringe benefit erogati allo stesso, in qualità di lavoratore dipendente, dalla società calcistica.

Il calciatore ha impugnato l’avviso di accertamento e sia il giudice di primo grado che la CTR regionale hanno accolto le doglianze dello sportivo, ritenendo di riconoscere i presupposti legittimanti l’esenzione delle sanzioni amministrative nell’ipotesi di condizioni di incertezza relative alla portata ed all’ambito di applicazione delle disposizioni disciplinanti l’individuazione del presupposto d’imposta.

L’Agenzia delle entrate ha così proposto ricorso in Cassazione sostenendo che nella fattispecie astratta dell’art. 51 del TUIR che disciplina il presupposto d’imposta non possono riconoscersi gli elementi di oggettiva incertezza legittimanti l’esenzione dalle sanzioni amministrative.

I giudici di legittimità, uniformandosi al costante orientamento (Cass. 24670/2007, 2192/2012, 18434/2012) l’incertezza normativa oggettiva tributaria, che consente di non applicare le sanzioni, è la situazione giuridica che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, al norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di una caso di specie ultima, o se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito, quindi in senso oggettivo, con conseguente esclusione di qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive categoriali atteso che l’incertezza normativa, in quanto esiste in sé, opera nei confronti di tutti.

L’incertezza normativa pertanto non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato di ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria.

In conclusione, l’esclusione della sanzione amministrativa opera se sussistono i seguenti indici rilevatori della suddetta incertezza interpretativa: la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative, la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica, la mancanza di una prassi amministrativa o l’adozione di prassi amministrative contrastanti, la mancanza di precedenti giurisprudenziali, l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.