Licenziamento per superamento del periodo di comporto illegittimo se la malattia è dipesa dal mobbing
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 2/10/2013 n.22538, ha deciso che il licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto deve ritenersi illegittimo se la malattia del lavoratore è una diretta conseguenza del comportamento del datore di lavoro.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte un lavoratore dipendente del reparto macelleria di un supermercato, dopo che nei suoi confronti erano state adottate diverse sanzioni disciplinari, era stato licenziato per superamento del periodo di comporto a seguito delle numerose assenze per malattia.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo che la malattia era la conseguenza dell’ambiente di lavoro e della condotta aziendale posta in essere nei suoi confronti, in particolare con le numerose sanzioni disciplinari, poi accertate come illegittime, come era emerso nel corso dei diversi gradi di giudizio.
La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’azienda contro la sentenza di secondo grado che la condannava alla reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro e al risarcimento del danno ex art. 18 St. lav., riconoscendo al dipendente un danno non patrimoniale in base all’accertata incapacità lavorativa.
In sostanza secondo la Corte di Cassazione le assenze per malattia, essendo imputabili alla responsabilità del datore di lavoro (c.d. mobbing), non possono essere computabili ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Riproduzione riservata ©