Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 1 del 12 gennaio 2015, ha precisato che nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un’agenzia di somministrazione, di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, occupati in ambito di gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi, si applica la procedura di cui all’art. 7 della L. 604/1966 e non quella di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/1991 (licenziamento collettivo).
L’art. 7 dalla L. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della L. 92/2012, concernente la disciplina della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori in possesso dei requisiti dimensionali di cui all’art. 18, comma 8, della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).