La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8938/2009, ha stabilito che il prestatore che, oltre a non presentarsi sul posto di lavoro, offenda pesantemente il proprio datore di lavoro, può essere legittimamente licenziato.
Costituisce, infatti, un'evidente manifestazione di insubordinazione il comportamento del dipendente che non si presenti sul posto di lavoro per lo svolgimento di un turno di lavoro straordinario (fattispecie, questa, che di per sé, potrebbe non legittimare il licenziamento) e che, oltre a non abbandonare i locali aziendali nonostante l'intervenuta sospensione dal servizio,  contesti, con offese pesanti, il datore di lavoro.