La Corte di Cassazione, con la sentenza 13/10/2021 n. 27939, ha deciso che può essere licenziato per giusta causa il lavoratore dipendente che insulta la propria azienda attraverso i social network.

Nel caso preso in esame dai giudici di legittimità, un lavoratore aveva adito il tribunale del lavoro affinchè giudicasse illegittimo il licenziamento che era stato adottato dal datore di lavoro nei suoi confronti a seguito delle aspre critiche espresse su un noto social network aventi ad oggetto l’azienda.

I giudici di merito hanno respinto le doglianze del lavoratore che si era difeso sostenendo che la sua pagina Facebook era aperta solo ai suoi amici e quindi non era pubblica.

Secondo la Cassazione, in via generale, le critiche sono ammissibili in una chat privata data l’esigenza di tutela della libertà e segretezza dei messaggi scambiati in quanto diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non a una moltitudine indistinta di persone, pertanto da considerare come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile.

Ma nel caso in esame il social network utilizzato dal lavoratore è idoneo a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone. Motivo questo che rende legittimo il licenziamento.