La Corte di Cassazione con la sentenza 17/06/2009 n.14066 ha deciso che la nozione di giusta causa di licenziamento contenuta nell'art. 1 della L. 604/66 ha carattere elastico con la conseguenza che davanti al giudice di merito richiede giudizi di valore.
Le norme elastiche infatti sono dotate di una certa genericità, la quale necessita inevitabilmente di un'opera di specificazione da parte del giudice che è chiamato a darvi applicazione.
Ne deriva che anche la sanzione tipizzata nel contratto collettivo può non giustificare il licenziamento sotto il profilo della proporzionalità di tale sanzione rispetto all'infrazione commessa dal lavoratore.
Quindi se il CCNL prevede quale ipotesi di licenziamento un determinato comportamento del dipendente, la decisione sulla legittimità del licenziamento non è affidata alla mera assunzione del comportamento del lavoratore nell'ipotesi tipizzata contrattualmente, ma postula il controllo sulla conformità alla nozione legale di giusta causa della previsione contrattuale e poi dello stesso comportamento in concreto tenuto dal dipendente.