La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18169 del 10 agosto 2009, ha stabilito che il dipendente che faccia concorrenza sleale nei confronti del proprio datore di lavoro può essere licenziato in tronco, anche se la relativa violazione non sia inclusa nel codice disciplinare affisso in azienda.
Segnatamente la Suprema Corte, si è, così, pronunciata: "i comportamenti del lavoratore che costituiscono gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori" (Sanzioni disciplinari).
Il dovere di fedeltà (art. 2105 C.C.) è un obbligo fondamentale del lavoratore; pertanto, lo stesso non deve essere, necessariamente, indicato nel regolamento aziendale e la sua violazione comporta il licenziamento disciplinare in tronco.