Licenziamento illegittimo: quando spetta il risarcimento del danno
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38183 del 30 dicembre 2023, in riferimento all’indennità risarcitoria ex art. 18 della L. 300/1970, ha deciso che il risarcimento del danno, stabilito dal citato art. 18 nella misura minima di 5 mensilità, è dovuto per il solo fatto dell'intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio, e, pertanto, anche quando il rapporto di lavoro non abbia avuto un'effettiva interruzione.
In particolare, è stato affermato che, riconosciuto illegittimo il licenziamento, va condannato il datore di lavoro a pagare il risarcimento in questione, pur nelle ipotesi in cui egli abbia scelto di non eseguire il licenziamento medesimo e di rinnovarlo per altra causale (Cfr. Cass. n. 28703/2011).
Il licenziamento – conclude la Suprema Corte – è un negozio unilaterale recettizio, perfezionato nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore. quindi, anche se l'effetto risolutivo è differito a data successiva, è comunque dovuta la condanna al pagamento del risarcimento dei danni in favore del lavoratore.
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