Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 1 del 22 gennaio 2014, ha precisato che è valida la conciliazione, conclusa in sede sindacale, nella quale il lavoratore rinunci al diritto ad impugnare il licenziamento, anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia effettuato in assenza del rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della L. 604/1966.
Secondo il Ministero, infatti, non sussistono motivazioni di ordine giuridico per ritenere che un vizio di natura procedimentale sia escluso dalla disciplina di cui all’art. 2113 c.c., che dispone un’eccezione alla previsione di invalidità delle rinunce e delle transazioni laddove le stese siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale che sia riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore.