Licenziamento GMO: la conciliazione è obbligatoria anche per le agenzie di somministrazione
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota prot. 16436 del 20/09/2013, rispondendo all’interpello 27/2013, ha precisato che la procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 7 L. 604/1966) trova applicazione anche nei confronti delle agenzie di somministrazione, sempre che sussistano i requisiti dimensionali, sia nel caso in cui il recesso riguardi i lavoratori alle dirette dipendenze dell’agenzia sia nel caso in cui si riferisca a quelli inviati in missione presso l’utilizzatore.
L’art. 7 della L. 604/1966, rivisto dall’art.1, c. 40 della L. 92/2012, trova applicazione infatti nei confronti di tutti i datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli. La disposizione trova applicazione anche con riferimento ai datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti, e comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale.
Dalla lettura della disposizione non risulta che si possa esonerare dalla procedura di conciliazione le agenzie di somministrazione.
Infatti lo stesso Ministero in precedenza, con la circolare 3/2013, affrontando la questione relativa alle tipologie contrattuali computabili ai fini dell’applicazione dell’art. 7 della L. 604/1966, aveva precisato che i lavoratori somministrati non devono essere computati soltanto nella forza lavoro presso l’utilizzatore.
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