La Corte di Cassazione, con la sentenza 16/02/2017 n.4114, ha deciso che integra la fattispecie della giusta causa di licenziamento il rifiuto opposto per più volte alla visita di verifica dell’idoneità al lavoro fissata dall’azienda.

Nel caso in esame, una lavoratrice è stata licenziata per giusta causa dopo essersi rifiutata per ben 4 volte di sottoporsi alla visita di verifica della sua idoneità al lavoro e per la recidiva conseguente alle sanzioni disciplinari irrogate nell’ultimo biennio.

La lavoratrice sosteneva di essersi rifiutata di sottoporti alla visita perché oggetto di mobbing da parte dei suoi superiori.

Dopo i primi due gradi di giudizio, nei quali la lavoratrice è risultata soccombente, è stata adita la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso ribadendo che la giusta causa di licenziamento è integrata dalla grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e specialmente nell’elemento fiduciario, che il giudice di merito deve accertare in relazione sia alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore sia alla proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta.

A tal fine, la Suprema Corte richiama alcune precedenti pronunce (Cass. 21017/2015, 5280/2013 e 2013/2012) secondo cui per l’accertamento della giusta causa rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibili, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.

La sentenza evidenzia che sulla base dei predetti principi di diritto i giudici di merito hanno ravvisato nel comportamento della lavoratrice la sussistenza della giusta causa.