La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8845 dell’1 giugno 2012, ha stabilito che la convocazione in orario lavorativo e nel luogo di lavoro non rientra tra i diritti del lavoratore, purchè la convocazione in orari o luoghi diversi non si traduca, per le difficoltà della sua attuazione, in una violazione del diritto di difesa.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, L. 300/1970, infatti, in caso di irrogazione di licenziamento disciplinare, il lavoratore ha diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, ad essere sentito oralmente dal datore di lavoro; tuttavia, ove il datore, a seguito di tale richiesta, abbia convocato il lavoratore, questi non ha diritto ad un diverso incontro limitandosi ad addurre una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare, poiché l’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile.