Il licenziamento collettivo può coinvolgere anche le lavoratrici gestanti
A cura della redazione
La Corte di giustizia UE, con la sentenza 22 febbraio 2018 relativa alla causa C-103/16, ha affermato che la normativa nazionale degli Stati membri può consentire il licenziamento di una lavoratrice gestante a causa di un licenziamento collettivo.
Inoltre, secondo la Corte, non deve essere necessariamente previsto a carico del datore di lavoro l’obbligo di fornire alla lavoratrice gestante motivi diversi da quelli che giustificano il licenziamento collettivo. Rimane fermo che devono comunque essere indicati i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare.
La normativa nazionale non è nemmeno tenuta a prevedere, in caso di licenziamento collettivo, né una priorità al mantenimento del posto di lavoro né una priorità di riqualificazione applicabili prima di tale licenziamento, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Rimane fermo che è facoltà degli Stati membri di garantire una protezione più elevata alle predette lavoratrici.
La disciplina comunitaria di riferimento è la direttiva 92/85 (art. 10, punto 1). La stessa deve comunque essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che non vieti, in linea di principio, il licenziamento di una lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento, a titolo preventivo, e che preveda unicamente la nullità di tale licenziamento se questo è illegittimo, a titolo di risarcimento.
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