L’Avvocato Generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, con le conclusione del 14 settembre 2017, relative alla causa C-103/16, ha chiarito che, nel contesto di un licenziamento collettivo, il licenziamento di lavoratrici gestanti può avvenire solo in casi eccezionali non connessi alla gravidanza e qualora non esista alcuna possibilità plausibile di riassegnarle ad un altro posto di lavoro adeguato.

Occorre considerare, innanzitutto, che la direttiva europea sulla maternità tutela le lavoratrici «nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità», sebbene queste possano non avere ancora informato il loro datore di lavoro del proprio stato. L’eccezione che consente il licenziamento di lavoratrici gestanti si applica solo in casi eccezionali non connessi alla gravidanza. D’altro canto, la direttiva UE sui licenziamenti collettivi disciplina i licenziamenti nelle procedure collettive e li definisce come «ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore».

Per quanto riguarda l’interazione tra le due disposizioni, l’Avvocato Generale ritiene che le condizioni che consentono di licenziare una lavoratrice gestante, ossia i «casi eccezionali non connessi al [suo] stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali» non devono essere interpretate come corrispondenti esattamente all’espressione «uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore». Nel contesto della direttiva sui licenziamenti collettivi esistono situazioni che sono effettivamente considerate eccezionali. Tuttavia, non ogni licenziamento collettivo è un «caso eccezionale» ai sensi della direttiva sulla maternità. Pertanto, spetta al giudice nazionale verificare se nel caso di specie il licenziamento collettivo si qualifichi come un «caso eccezionale», allo scopo di stabilire se si applichi l’eccezione al divieto di licenziamento.

L’Avvocato Generale considera, inoltre, che per potersi avvalere della deroga relativa ai «casi eccezionali» che consente il licenziamento di una lavoratrice gestante, non è sufficiente invocare motivi che incidono sul suo posto di lavoro nel caso di un licenziamento collettivo, o effettivamente al di fuori di detto contesto: non deve esistere inoltre alcuna possibilità plausibile di riassegnare la lavoratrice gestante ad un altro posto di lavoro adeguato.