La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25188 del 7 dicembre 2016, ha deciso che in caso di licenziamento collettivo è illegittimo un criterio di scelta dei lavoratori basato sulla mancata adesione degli stessi a possibili offerte di assunzione presso altre aziende del territorio di riferimento, procurate dalla società datrice a condizioni economiche e normative non inferiori.

Tale criterio di scelta deve essere considerato, secondo la Corte, discrezionale e non obiettivo, lasciando ampia discrezionalità di scelta dei licenziandi al datore di lavoro, in grado di scegliere i lavoratori da espellere dal proprio ciclo produttivo, proponendo discrezionalmente detti lavoratori alle società terze in luogo di altri.

Per tale ragione, i lavoratori sono stati reintegrati nel posto di lavoro.