Giurisprudenza
Licenziamento per cessazione attività: la violazione dei termini per le comunicazioni determina il risarcimento
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 89 del 4 gennaio 2019, ha stabilito che, in ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività, la violazione del termine di 7 giorni per le comunicazioni di cui all’art. 4, c. 9, della L. 223/1991, determina l’illegittimità del licenziamento e la sanzione del pagamento dell’indennità risarcitoria.
In base all normativa vigente, infatti, la cessazione dell’attività è assimilata alle ipotesi di licenziamento collettivo per “riduzione o trasformazione di attività o di lavoro”.
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