Licenziamento: anche i soci lavoratori della cooperativa nel computo del requisito dimensionale
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6947 del 11.03.2019, ha deciso che in una società cooperativa, anche i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale per l’applicazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro, con la conseguenza che possono fruire della tutela prevista dall’art. 18, l. n. 300/1970, nel testo novellato dall’art. 1, comma 42, l. n. 92/2012, anche i lavoratori dipendenti non soci.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità un lavoratore aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società cooperativa di autotrasporti per la quale prestava attività lavorativa.
Nei primi due gradi di giudizio era stata dichiarata l’illegittimità del recesso con negazione però del diritto alla reintegra, riconoscendo solo l’indennità risarcitoria.
Secondo i giudici di merito, infatti, i dipendenti assunti dalla società erano in numero inferiore rispetto ai requisiti minimi previsti per l’applicazione dell’art. 18 della l. 300/1970, dal momento che i soci lavoratori della cooperativa non potevano essere inclusi nel conteggio dei lavoratori utile al raggiungimento della soglia per l’applicazione della tutela reale.
Si è così giunti davanti alla Suprema Corte che invece ha ritenuto superato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui - al fine di verificare se vi sono i presupposti dimensionali per la tutela reale - i soci lavoratori non possono essere conteggiati insieme ai dipendenti della società cooperativa.
In particolare, secondo i Giudici di legittimità, la legge 142/2001 ha offerto una nuova qualificazione alla prestazione lavorativa del socio lavoratore di cooperativa, la quale non costituisce più un mero adempimento del contratto sociale, ma si incardina nella presenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
In questo rinnovato scenario normativo, dunque, la prestazione lavorativa del socio lavoratore acquisisce una propria autonomia, che rende direttamente applicabili gli istituti e le discipline proprie del lavoro dipendente.
Ne consegue che, al fine di determinare il numero dei lavoratori occupati nelle società cooperative per l’applicazione dell’art. 18 della l. 300/1970, si devono calcolare anche i soci lavoratori (siano essi amministratori o meno) che al vincolo associativo sommano un rapporto di lavoro subordinato.
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