La Corte costituzionale, con un comunicato stampa del 25 giugno 2020, ha informato di aver esaminato le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma con riguardo ai criteri di determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale (art. 4 del D.Lgs. 23/2015).

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che è stato dichiarato incostituzionale l’inciso “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.