Licenziamenti per GMO e conciliazione: l’alluvione sospende i termini per la convocazione delle parti
A cura della redazione
L’INL, con la nota prot. n. 1006 del 12 giugno 2023, ha ricordato che, ai sensi dell’art. 4, c. 1, del D.L. 61/2023, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del medesimo decreto, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.
La disposizione indicata ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi. In particolare, fra i principali procedimenti di interesse di questo Ispettorato i cui termini si ritengono sospesi fino al 31 agosto 2023, si ritiene utile richiamare:
- i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
- i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. 689/1981;
- il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. 689/1981;
- i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. 81/2008, art. 16 del DPR 1124/1965;
- il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell’art. 4, c. 3 – secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento” – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
- termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;
- termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del DPR 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;
- termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida.
Secondo l’INL, particolare attenzione meritano anche i procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in relazione alla natura stringente della tempistica posta a carico degli Uffici riguardo all’attivazione della procedura conciliativa (art. 7, L. 604/1966). Il termine perentorio di 7 giorni previsto al c. 3 del predetto articolo per la convocazione delle parti è anch’esso sospeso per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto p.v.
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