Licenziamenti illegittimi: anche agli autoferrotranvieri si applica la disciplina generale delle tutele crescenti
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 24 del 24 settembre 2015, ha precisato che l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e il nuovo DLgs 23/2015 sulle tutele crescenti, trovano applicazione nei confronti della categoria degli autoferrotranvieri anche se il recesso di questi ultimi trova la sua fonte normativa nel RD 148/1931, nonché nelle disposizioni della contrattazione collettiva di settore del 23/07/1976.
In sostanza al Ministero del lavoro è stato chiesto se nei confronti dei lavoratori autoferrotranvieri trovi applicazione la disciplina speciale contenuta nel citato Regio Decreto oppure la normativa generale delle tutele crescenti.
Al fine di poter rispondere, il Ministero del lavoro ha richiamato la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 11547/2012) che ha ritenuto debba trovare applicazione la disciplina generale ex art. 18 St. Lav. per tutte le fattispecie di licenziamento aventi titolo nel Regio Decreto 148/1931.
Tale soluzione interpretativa si ispira da un lato nella necessità di garantire in materia la certezza del diritto e dell’altro lato la parità di trattamento sul piano delle tutele tra tutti i lavoratori dipendenti.
Sempre per tali motivi nei confronti dei lavoratori autoferrotranvieri deve trovare applicazione anche il DLgs 23/2015 per le assunzioni decorrenti dal 7 marzo u.s..
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