Licenziamenti collettivi: necessario rispettare il principio di professionalità equivalente
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23347 del 27 settembre 2018, ha stabilito che è illegittimo, per violazione dei criteri di scelta ex art. 5, L. 223/1991, il licenziamento comminato senza tener conto del concetto di professionalità equivalente e, pertanto, il lavoratore ha diritto alla tutela reintegratoria di cui all’art. 18, c. 4, L. 300/1970.
Nella fattispecie in esame, la Società Alfa, dopo aver identificato le esigenze produttive e organizzative dell’intero complesso aziendale in vista delle determinazioni relative alla successiva fase di selezione del personale e dopo aver indicato che i lavoratori da licenziare sarebbero stati individuati considerando i profili professionali indentificati dal c.d. job text (profilo o categoria professionale) nell’ambito delle Unità Business, tenendo conto che la presenza di più profili in esubero avrebbe dovuto essere convogliata in graduatorie, non aveva poi proceduto ad un raffronto coerente delle posizioni riconducibili ai job text corrispondenti ai suddetti profili, escludendo in tal modo dalla scelta, in danno della lavoratrice licenziata, altra dipendente che, all’inizio della procedura aveva lo stesso job text della ricorrente ed era anche inserita nella sua stessa Unità Business, ancorché successivamente collocata in un diverso profilo (Customer Service Engineer).
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia, il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda (ovvero per una specifica professionalità) – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalenti a quella di addetti ad altre realtà organizzative.
Il concetto di professionalità equivalente è diverso da quello di mansioni identiche; esso si basa sul complesso di attitudini, prerogative e potenzialità in grado di differenziare ovvero omologare qualitativamente le professionalità rispetto alle mere differenze delle mansioni in concreto svolte.
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