La Corte di Cassazione, con la sentenza n.7293 del 13 marzo 2023, ha deciso che è legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che durante lo svolgimento della propria attività ha utilizzato scorrettamente beni aziendali per finalità personali, recando pregiudizio all’immagine e alla reputazione aziendale.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, un autista di mezzi di trasporto pubblici era stato licenziato per giusta causa per aver utilizzato il dispaly scrivendo frasi volgari e pubblicando su Facebook un post con il quale derideva l’azienda, diffondendo informazioni e notizie relative ad una precedente vertenza a termine della quale aveva ricevuto un ingente somma di denaro utilizzata per scopi personali.

Sia il Tribunale del lavoro che la Corte d’appello hanno respinto l’impugnazione del lavoratore fondata su: mancanza di forma scritta del licenziamento, ricorsività del recesso datoriale, non riconducibilità al ricorrente del fatto contestato e sproporzione della sanzione applica.

Il lavoratore è così ricorso alla Suprema Corte la quale ha condiviso le decisioni dei giudici di merito secondo cui nel comportamento del dipendente è ravvisabile una condotta di chi: avvalendosi della propria condizione (autista con disponibilità del display del veicolo affidatogli in custodia) si è procurato un indebito vantaggio nell’esprimere in termini volgari una sua opinione sulle vaccinazioni anticovid, aveva sottratto scientemente dal suo uso naturale il display dell’autobus per adibirlo a strumento di manifestazione di un proprio pensiero in maniera peraltro scurrile.

A tal riguardo, sottolinea la Corte di Cassazione, è opportuno evidenziare che il display luminoso di un autobus, in quanto indicatore luminoso e visibile a terzi della linea, della destinazione, oltre che mezzo di comunicazione di eventuali emergenze per gli utenti, può considerarsi sicuramente compreso nel concetto di documenti di servizio, registri o atti qualsiasi appartenenti all’azienda o che l possono comunque interessare.

Riguardo alla sanzione espulsiva, la sentenza ha evidenziato che il comportamento del dipendente è stato correttamente ritenuto quale appropriazione, sia pur temporanea, di un bene aziendale affidato al lavoratore e quale alterazione di documento di trasporto.

In conclusione, avendo riguardo alla nozione legale di giusta causa i giudici di merito hanno esattamente ritenuto la gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione applicata.