Libri obbligatori e lavoratori mobili
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 29/01/2008 n.1604, ha precisato che nei confronti dei lavoratori c.d. mobili le aziende potranno esibire agli ispettori copia della comunicazione preventiva di assunzione oppure la dichiarazione di assunzione con l'indicazione degli estremi della registrazione sul libro matricola o sul prospetto paga, rinviando ad un momento successivo il controllo dei libri obbligatori che dovrà essere effettuato presso la sede dell'impresa.
La precisazione ministeriale trova le sue fondamenta nella necessità di introdurre una deroga alla disciplina generale sulla tenuta dei libri obbligatori nei confronti di quelle aziende che per la particolarità dell'attività esercitata inviano il loro personale in più luoghi di lavoro senza che in essa esistano articolazioni dell'impresa stessa che consentono la conservazione dei libri obbligatori.
Risulta infatti difficile in questi casi ottemperare al precetto di legge che impone la presenza dei libri obbligatori nei luoghi in cui viene svolta l'attività.
Si pensi ad esempio alle attività edili di modesta entità, ai piccoli cantieri di ristrutturazione o intonacatuira degli edifici, alle aziende di impiantistica, alle imprese di pulizia e facchinaggio, oppure a quelle che svolgono servizi di consegna o ritiro di merci.
In sostanza possono beneficiare della deroga della tenuta dei libri obbligatori le aziende che svolgono attività caratterizzate da una continua o temporanea mobilità dei lavoratori sul territorio oppure che svolgono attività di carattere itinerante.
Infine la circolare precisa che le aziende che svolgono l'attività su più sedi distinte possono richiedere la vidimazione di più libri presenze.
Riproduzione riservata ©