L’INPS, con il messaggio n. 1908 del 17/05/2019, ha reso noto che ha implementato la piattaforma Libretto Famiglia al fine di gestire le modalità di erogazione dei compensi ai lavoratori nei casi di decesso degli utilizzatori.

In particolare si è reso necessario gestire le seguenti fattispecie: la richiesta di rimborso delle somme versate dal dante causa per il pagamento di prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia e non utilizzate per il pagamento di prestazioni e l’inserimento di prestazioni lavorative svoltesi anteriormente al decesso del dante causa e dallo stesso non inserite nella procedura del Libretto Famiglia, al fine dell’erogazione del compenso al lavoratore da parte dell’Inps e dell’accredito della relativa contribuzione previdenziale.

L’INPS evidenzia che le somme oggetto di richiesta di rimborso devono essere state effettivamente versate dal dante causa e non devono derivare, pertanto, dal riconoscimento di bonus da parte della Pubblica Amministrazione.

Sia ai fini della richiesta di rimborso che ai fini dell’inserimento delle prestazioni lavorative, l’interessato deve effettuare una dichiarazione in procedura che attesti la propria qualità di erede legittimo o testamentario. L’erede testamentario dovrà inserire copia del testamento in procedura tramite l’apposita funzionalità. Tale dichiarazione dovrà essere validata dall’operatore di sede all’esito positivo delle verifiche sulla legittimazione del richiedente. Successivamente alla predetta validazione, l’interessato potrà inserire la domanda di rimborso e/o le suddette prestazioni lavorative.

In merito all’inserimento delle prestazioni svoltesi anteriormente al decesso del dante causa, l’erede è tenuto a rilasciare le proprie dichiarazioni di responsabilità, precisando, tra l’altro, di non essere a conoscenza che fosse in corso al momento della prestazione lavorativa, né fosse cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra l’utilizzatore e il lavoratore indicato.

Non è possibile la coesistenza della qualità di erede e di prestatore, per cui l’erede non può inserire prestazioni lavorative in favore di sé stesso.

Non è possibile, altresì, inserire prestazioni lavorative aventi data inizio/fine successiva alla morte del dante causa.