L’INPS, con il messaggio 27/08/2020 n.3160, fa seguito al D.L. 104/2020 ricordando che le prestazioni Naspi e Dis-coll, il cui periodi di fruizione è terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza.

Il messaggio evidenzia anche che restano esclusi dall’indennità omnicomprensiva (art. 9 del DL 104/2020) riservata ad alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati già destinatari dell’indennità Covid-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020: i liberi professionisti titolari di partita IVA, i cococo, i lavoratori autonomi iscritti alle gestione speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo.

L’indennità omnicomprensiva pari a 1.000 euro viene anche riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali (anche in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 17 marzo 2020, purché risultino non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI al 15 agosto 2020.

Se il lavoratore stagionale appartiene ad un settore diverso da quello del turismo e degli stabilimenti terminali oppure è un lavoratore intermittente, può percepire dell’indennità omnicomprensiva purché abbia svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo in cui ha cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

L’indennità di 1.000 euro spetta anche ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. e non hanno un contratto in essere al 15 agosto 2020. Questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo sopra citato.

Se possono val valere un reddito annuo per il 2019 superiore a 5.000 euro e sono titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 17 marzo 2020 (e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) l’indennità omnicomprensiva spetta anche ai lavoratori a domicilio.

L’indennità di 1.000 euro viene riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono far valere almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e con un reddito non superiore a 35.000 euro.

Sono percettori dell’indennità anche i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali purché possano far valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità - alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 - di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Tutte le predette indennità non sono tra loro cumulabili né sono cumulabili con l’indennità di cui all’art. 44 del Decreto 18/2020. Sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

Per fruire dell’indennità omnicomprensiva è necessario presentare apposita istanza, salvo che non si sia già beneficiato delle indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio. In quest’ultimo caso l’INPS procederà d’ufficio all’istruttoria e alla verifica dei requisiti.

Infine si segnala che entro il 31 agosto 2020 si dovrà richiedere le indennità di 600 euro (per il mese di aprile) e di 1.000 euro (per il mese di maggio) di cui all’art. 84 del DL 34/2020. Scaduto tale termine i seguenti lavoratori non potranno più richiederla: Liberi professionisti titolari di partita IVA; Collaboratori coordinati e continuativi; Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali; Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; Lavoratori intermittenti; Lavoratori autonomi occasionali; Incaricati alle vendite a domicilio; Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.