Il Ministero del Lavoro ha emanato, di concerto con il Ministero delle Finanze, il decreto 29 maggio 2020 recante criteri di priorità e modalità di attribuzione, per il mese di aprile 2020, dell’indennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti iscritti agli enti, ai sensi dell'art. 44 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), come modificato dall'art. 78 del D.L. 34/2020.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di aprile 2020.

Per coloro che non abbiano già beneficiato dell'indennità per il mese di marzo, ai fini del riconoscimento delle indennità per il mese di aprile, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. non devono essere titolari di pensione.

Le domande per l'ottenimento dell'indennità aprile sono presentate dai professionisti dall’8 giugno 2020 agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria cui sono iscritti, che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo direttamente all'interessato.

L'indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

L'istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

  1. di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. di non aver percepito o di percepire le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del D.L. 18/2020, il reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019 (L. 26/2019), le prestazioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, del 30.4.2020 (indennità marzo), il reddito di emergenza di cui all'art. 82 del D.L. 34/2020, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del D.L. 34/2020;
  3. di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  4. di aver conseguito, nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore agli importi di cui all'art. 1, c. 2, lettere a) e b), del DM 28.3.2020 oppure, in caso di iscrizione all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e 2020, di aver conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi;
  5. di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), del DM 28.3.2020 (attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), fatto salvo quanto previsto per i nuovi iscritti.

Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui sopra o presentate dopo l'8 luglio 2020.

Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono all’erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti.