L’INPS, con la circolare n. 30 del 24 febbraio 2022, ha fornito indicazioni in merito alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della L. 45/1990.

Allo scopo, si rammenta che, in base all’art. 2, c. 3, della citata legge, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2022, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare 26/2021 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2021, pari a +1,9%.