Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 4831 del 1/03/2016, ha chiarito che le aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui al D. Lgs 148/2015 possono scegliere sia le prestazioni erogate da questi ultimi sia accedere agli ammortizzatori sociali in deroga. 

Infatti la possibilità di scelta già riconosciuta alle aziende dal Ministero del lavoro, con la nota del 22 febbraio u.s. per l’anno 2016, tra prestazioni del FIS e CIG in deroga trova applicazione anche per i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

In merito al computo dei rispettivi periodi di fruizione, la nota ministeriale precisa che i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma, ossia il periodo di fruizione di un istituto si neutralizza ai fini del computo della fruizione dell’altro istituto. 

La scelta tra i due ammortizzatori sociali comunque incontra un limite: l’azienda non può presentare domande di CIG in deroga e domande per fruire dei trattamenti dei fondi di integrazione aventi ad oggetto periodi d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti.