L'età avanzata del familiare non legittima il congedo per assistere un soggetto con handicap
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n. 43 del 21 dicembre 2012, ha specificato la corretta interpretazione dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per l’assistenza al soggetto portatore di handicap, con particolare riguardo al caso di fruizione da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso.
In particolare, si chiedeva al ministero di affrontare la questione afferente alla possibilità di considerare l’età avanzata del coniuge convivente – superiore agli 80 anni – quale fattispecie presuntiva di uno stato invalidante. Nella risposta si precisa che, per quanto concerne la nozione di patologie invalidanti, in presenza delle quali risulta possibile accordare il congedo, occorre attenersi
alla casistica indicata dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale n. 278/2000. L’età avanzata del titolare del diritto non costituisce, quindi, un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati. Tale orientamento è del resto confermato dalla circostanza secondo cui, laddove il legislatore ha inteso individuare il requisito anagrafico quale elemento utile al riconoscimento del diritto alla fruizione di permessi per assistere disabili, lo ha fatto espressamente.
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