La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6373 del 1° aprile 2016, ha affermato che la deliberazione di esclusione del socio lavoratore di cooperativa ex articolo 2533 c.c., e L. n. 142 del 2001, articolo 5, è soggetta all'onere della comunicazione al socio lavoratore, come un licenziamento.

Essa ha un contenuto minimo necessario costituito dalla indicazione delle ragioni dell'esclusione e produce effetti al momento della comunicazione. Non costituisce comunicazione della delibera di esclusione la restituzione della quota sociale, né la sua produzione nel corso del giudizio avverso il licenziamento.