L'Enpals comunica i massimali e i minimali per l'anno 2002
A cura della redazione

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO -
CONTRIBUTI ENPALS DAL 1'-1-2002
(D. Lgs. 182/97 - art.3, L. 448/98 e CIR Enpals 14/02/2002 n.8)
Fondo pensioni |
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Iscritti dopo il 31-12-95 |
- Generalità: 32,70% di cui 8,89% a carico lavoratore (1) - Tersicorei e ballerini: 35,70% di cui 9,89% a carico lavoratore (1) (2) Massimale: per il 2002 ? 78.507,00 per il personale che presta attività artistica e tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli la retribuzione giornaliera di riferimento è pari a ? 251,63 (1/312 di 78.507,00) Contributo di solidarietà: 5% di cui 2,50% a carico del lavoratore da applicare sulle quote di retribuzione eccedenti il predetto massimale |
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Già iscritti al 31-12-95 |
a) Generalità - 32,70% di cui 8,89% carico lavoratore (1) b) Personale di cui alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D. Lgs. CPS 708/47 - 32,70%, di cui 8,89% a carico lavoratore (personale soggetto alla contribuzione per maternità, TBC, CUAF) (1) - 30,28%, di cui 10,10% carico lavoratore (personale escluso dalla contribuzione CUAF) (3) - 30,14%, di cui 10,10% carico lavoratore (personale escluso dalla contribuzione CUAF e TBC) (4) c) Cinema 31,90% di cui 8,89 carico lavoratore (5) (1) Contributo di solidarietà - 5% di cui 2,50% a carico lavoratore da applicare sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale. Massimale: in generale ? 572,30/giorno. Fermo restando che i lavoratori appartenenti al gruppo b) la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'ammontare dei compensi corrisposti per il numero delle giornale del contratto (escluse festività e riposi settimanali), qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a un milione l'aliquota contributiva si applica sul seguente massimale retributivo (è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, fino al raggiungimento di 312 giornate annue) (6): |
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Retribuzione (7) |
Massimale (7) |
Giorni di contribuzione accreditati |
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Da ? 572,31 a ? 1.144,60 |
? 572,30 |
1 |
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Da ?1.144,61 a ? 2.861,50 |
? 1.144,60 |
2 |
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Da ? 2.861,51 a ? 4.578,40 |
? 1.716,90 |
3 |
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Da ?4.578,41 a ? 6.295,30 |
? 2.289,20 |
4 |
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Da ?6.295,31 a ? 8.012,20 |
? 2.861,50 |
5 |
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Da ?8.012,21 a ? 10.301,40 |
? 3.433,80 |
6 |
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Da ? 10.301,41 a ? 12.590,60 |
? 4.006,10 |
7 |
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oltre ? 12.590,61 |
? 4.578,40 |
8 |
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(1) Sulle quote di retribuzione eccedenti ? 36.093,00 (prima fascia di retribuzione pensionabile per il 2002), ovvero ? 115,68 giornaliero è dovuta altresì l'aliquota aggiuntiva IVS dell'1% a carico del lavoratore (art. 3-ter, L. 438/92). (2) L'aliquota è comprensiva della maggiorazione del 3% (1% a carico lavoratore) di cui all'art. 4, c. 14, del D. Lgs. 182/97. (3) L'aliquota a carico del datore di lavoro aumenterà ulteriormente dello 0,50% ogni due anni fino a raggiungere il valore complessivo del 32,70% al 1'-1-2011; dal 1'-1-2012 l'aliquota a carico del lavoratore si ridurrà all'8,89% e sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile sarà dovuta l'aliquota aggiuntiva IVS 1%. (4) L'aliquota a carico del datore di lavoro aumenterà ulteriormente dello 0,50% ogni due anni fino a raggiungere il valore complessivo del 32,70% al 1'-1-2013; dal 1'-1-2014 l'aliquota a carico del lavoratore si ridurrà all'8,89%. e sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile sarà dovuta l'aliquota aggiuntiva IVS 1%. (5) L'aliquota a carico del datore di lavoro aumenterà ulteriormente dello 0,50% dal 1-1-2003 e dello 0,30% dal 1-1-2005, fissando, a quest'ultima data, l'aliquota complessiva al 32,70%. (6) Raggiunto il limite di accredito l'aliquota contributiva va calcolata nel rispetto del massimale di ? 572,30. (7) Gli importi sono annualmente rivalutati, dal 1'-1-98, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. |
SPORTIVI PROFESSIONISTI
(DLGS 166/97, ART.1 - art.3, L. 448/98 - CIR Enpals 14/02/2002 n.8)
DAL 1/01/2002
28,00% di cui 8,89% lavoratore.
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Retribuzione imponibile: a - lavoratori già iscritti all'Enpals al 31/12/1995: massimale giornaliero, per il 2002, di ? 251,62 (1/312 di ? 78.507,00, tetto contributivo e pensionabile previsto dall'art. 2, c.18, L. 355/95), sulle quote eccedenti e fino a ? 1.834,68 (1/312 di 572.419,62) si applica un contributo di solidarietà dell'1,2% di cui 0,6% a carico lavoratore; b - lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995: i contributi sono applicati nel rispetto del massimale, per il 2002, di ? 78.507,00, non frazionabili, e sulle quote eccedenti (fino a ? 572.419,62, non frazionabile), è dovuto un contributo di solidarietà dell'1,2% (di cui 0,6% a carico del lavoratore), aggiuntivo rispetto a quello previsto dal Dlgs 579/95, art. 597/95, art. 1, c.5, lett. a) e b). |
Contributo apprendisti
L'importo del contributo settimanale a carico dei datori di lavoro, previsto in misura fissa per gli apprendisti, è determinato per il 2002, limitatamente alla quota IVS, in ? 2,61, pari a ? 0,43 giornaliere.
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