Giurisprudenza
Legittimo un congedo supplementare per la sola madre dopo il congedo obbligatorio
A cura della redazione
E’ legittima la previsione di un contratto collettivo nazionale che riserva alle lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio, il diritto ad un congedo dopo la scadenza del congedo legale di maternità, a condizione che tale congedo supplementare sia diretto a tutelare le lavoratrici e a garantirne la protezione.
Così si è espressa la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 18 novembre n. 463/19 in merito alla direttiva 2006/54/Ce sul principio di parità di trattamento sul posto di lavoro.
Per i giudici della Corte di giustizia il solo fatto che un congedo segua immediatamente il congedo legale di maternità non è sufficiente per ritenere che esso possa essere riservato alle lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio.
E’ infatti necessario verificare, in concreto, se il congedo stesso sia diretto, sostanzialmente, a tutelare la madre con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla sua condizione di maternità. In sostanza l’ulteriore congedo facoltativo deve essere diretto a garantire una protezione alla donna nella fase post partum.
Nel caso specifico, nell’ambito dell’ordinamento francese, un contratto collettivo prevedeva a favore della madre, dopo il periodo di congedo legale di maternità, corrispondente in pratica al nostro periodi di congedo obbligatorio di maternità, un congedo di tre mesi a retribuzione dimezzata o di un mese e mezzo a retribuzione piena, nonché un congedo non retribuito di un anno.
La sentenza si pone in continuità con la giurisprudenza della secondo cui, dopo la scadenza del congedo legale di maternità, uno Stato membro può riservare alla madre del bambino un congedo supplementare qualora quest’ultimo le spetti non nella sua qualità di genitore, ma con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla sua condizione di maternità.
Ciò quindi esclude qualsiasi violazione del principio di discriminazione perché la norma che prevede il congedo supplementare solo per la madre e non per il padre non è diretta a garantire il diritto di genitorialità ma quello di tutela e protezione della madre nella particolare fase molo delicata post partum.
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