La Corte di Cassazione, con la sentenza 15/10/2019 n.26039, ha deciso che il libero professionista iscritto ad una Cassa professionale ha diritto di ricongiungere i contributi che in precedenza ha versato alla Gestione separata INPS.

Nel caso in esame un dottore commercialista si era visto negare dall’INPS il diritto al ricongiungimento presso la cassa professionale dei contributi versati alla Gestione separata INPS.

Impugnato il provvedimento di diniego, entrambi i giudici dei primi due gradi di giudizio hanno accolto il ricorso ritenendo sussistente il diritto in base alla formulazione letterale del comma 2 dell’art.1 della L. 45/1990 che espressamente riconosce la facoltà di ricongiungere i contributi AGO nella gestione in cui l’interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.

L’INPS ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione sostenendo che la facoltà della ricongiunzione non è riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell’interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo.

Invece la Suprema Corte ha ritenuto infrondato il motivo del ricorso alla luce della pronunzia della Corte Costituzione (sent. n. 61/1999) che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost. , gli artt. 1 e 2 della L. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non ha maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestoni nelle quali è, o è stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato, può porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentono il conseguimento del medesimo obiettivo dell’utilizzo della contribuzione; un’interpretazione dell’art. 1, c.2, della legge predetta che riflette l’assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo in entrata della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa a quelli del cumulo e della totalizzazione.