La Corte di Cassazione, con la sentenza 6/05/2021 n.12040, ha deciso che un datore di lavoro può licenziare solo lavoratori addetti ad una singola unità produttiva a condizione che, nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, sia stato delimitato il perimetro.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, una lavoratrice, licenziata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, si era rivolta al Giudice del lavoro affinchè venisse dichiarata l’illegittimità, in quanto il licenziamento era stato comminato solo nei confronti dei lavoratori addetti a due unità produttive, in palese violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

Più precisamente la lavoratrice contestava che l'azienda aveva ritenuto interessate dal progetto di riorganizzazione solo due unità produttive nel cui ambito aveva operato la scelta dei lavoratori da licenziare; di conseguenza deduceva l’illegittimità della procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 24 L 223/91, in quanto non vi era stata alcuna comparazione con i lavoratori addetti alle altre sedi aziendali.

Davanti al Giudice di primo grado, l'azienda si era giustificata affermando che la scelta dei lavoratori era avvenuta in ragione della distanza delle unità interessate, rispetto alla sede aziendale e sulla infungibilità delle maestranze addette alle altre sedi aziendali.

La Corte d’appello ha confermato quanto stabilito in primo grado, respingendo le doglianze della lavoratrice, la quale è così ricorsa alla Corte di cassazione che ha rigettato l’impugnativa, sul presupposto che l'azienda, con la sua lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo, aveva delimitato la ristrutturazione aziendale solo a specifiche unità produttive avendo cura di indicare le ragioni per cui non poteva operarsi comparazione con la restante parte degli altri dipendenti.

In sostanza, le due unità interessate alla ristrutturazione, erano connotate da peculiarità tali da rendere infungibili le professionalità presenti con quelle possedute dagli altri dipendenti. In ragione di quanto sopra riferito, la Suprema Corte dichiarava la legittimità della scelta datoriale di individuare i lavoratori da licenziare solo nell'ambito di una sola parte dell'organico aziendale a condizione che, nella comunicazione con cui veniva aperta la procedura, erano state indicate le ragioni tecnico-produttive della delimitazione del perimetro entro cui individuare gli esuberi, nonché l’infungibilità delle mansioni delle mansioni nel cui ambito andava fatta la scelta con quelle degli altri lavoratori.

I giudici di legittimità hanno richiamato il costante orientamento in virtù del quale è sempre stata riconosciuta al datore la possibilità di delimitare la scelta dei lavoratori da licenziare, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, senza aver alcun obbligo di operare una comparazione tra i lavoratori interessati alla riduzione con quelli estranei a quelli indicati identificati/individuati nella lettera introduttiva della procedura.

Di conseguenza, l'ambito entro il quale può essere indirizzata la procedura di riduzione ben può essere delimitata ad un suo specifico ramo o settore. Difatti, la sentenza ha espressamente ribadito il principio in base al quale è possibile limitare il campo di applicazione dei criteri di scelta a specifici reparti, in tutte le ipotesi in cui vi siano, nell'ambito del complesso aziendale, professionalità o situazioni oggettive che rendano impossibile qualunque comparazione.