La Corte di Cassazione, con la sentenza 4/05/2021 n.11644, ha deciso che il datore di lavoro può legittimamente recedere dal rapporto di lavoro se il lavoratore, mascherando la realtà, denuncia un falso sinistro subito dall’auto aziendale.

Il caso sottoposto al giudizio di legittimità ha riguardato un lavoratore che ha dissimilato un sinistro, alla guida di un’auto aziendale, allo scopo di occultare l’uso improprio del suddetto mezzo, dichiarando nella denuncia aziendale che lo stesso era avvenuto, in circostanze differenti, la mattina seguente, quando aveva effettivamente necessità del veicolo per ragioni di servizio, con ulteriori violazioni alle norme interne sull’utilizzazione dei mezzi di servizio.

Sia il Tribunale che la corte d’Appello hanno ritenuto legittimo il licenziamento ritenendo che fosse inverosimile che potessero essersi verificati due sinistri sullo stesso mezzo a 12 ore di distanza. Fatto questo smentito anche dall’istruttoria.

Inoltre i giudici di merito hanno ritenuto che la gravità del comportamento, legittimante il recesso in tronco del lavoratore, non dovessero essere ricercato tanto nell’utilizzazione con modalità irregolari del mezzo aziendale (al di fuori dell’orario di lavoro) quanto nell’aver tenuto il datore di lavoro all’oscuro delle modalità di verificazione dell’incidente e soprattutto nell’aver cercato di mascherare la realtà, denunciando un falso sinistro.

Il lavoratore è così ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione condividendo il ragionamento dei giudici di merito.

L’affermazione secondo cui è inverosimile che possano essersi verificati dei sinistri sullo stesso mezzo a 12 ore di distanza si presta a due ordini di lettura: non è possibile il verificarsi dei due incidenti oppure non è possibile che ciò sia accaduto.

Poiché non è emerso che il primo incidente avesse messo fuori uso definitivamente il veicolo, è evidente che la lettura deve essere l’altra, ovverosia che la Corte d’Appello ha ritenuto poco probabile che il lavoratore avesse fatto due incidenti con lo stesso mezzo a distanza ravvicinata di tempo.

In conclusione la Corte di Cassazione ha ritenuto che una cosa è il mero occultamento di un danno al mezzo aziendale, altra e più grave è l’aver cercato di mascherare la realtà, denunciando un falso sinistro. Quest’ultimo non viola il principio di proporzionalità dell’accaduto rispetto alla sanzione applicata in quanto è idoneo a ledere il nesso fiduciario tra dipendente e datore d lavoro.