Il Tribunale di Roma, con la sentenza 19/04/2021 n. 3605, ha deciso che il datore di lavoro può legittimamente licenziare il dirigente durante la vigenza del divieto prevista dalle disposizioni attualmente in vigore nel periodo Covid-19.

Viene così totalmente cambiata la precedente posizione espressa dallo stesso Tribunale capitolino ma nella persona di un giudice diverso con la sentenza del 26 febbraio u.s. che invece aveva ritenuto illegittimo il recesso di un dirigente.

La decisione del Tribunale di Roma che ritiene legittimo il licenziamento del dirigente si basa essenzialmente su due presupposti: da un lato che i licenziamenti individuali per GMO ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori con qualifica dirigenziale e dall’altro lato che lo spirito del legislatore (dal Decreto Cura Italia in poi) è quello di vietare al datore di lavoro di licenziare i lavoratori durante la pandemia riconoscendo loro l’accesso agli ammortizzatori sociali, incluse le aziende di piccole dimensioni.

Poiché i dirigenti non sono destinatari degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, se si vietasse il loro licenziamento, durante la pandemia da Covid-19 il loro costo rimarrebbe ingiustamente a carico dei datori di lavoro, già provati dalla crisi economica in atto.

Una decisione contraria violerebbe anche il principio costituzionale della libertà economica. Infatti la sentenza conclude ricordando che il ruolo del Tribunale è quello di verificare se il recesso datoriale non abbia natura discriminatoria o non sia contrario alla buona fede, non potendo entrare, invece, nel merito delle scelte di riorganizzazione aziendale.

La natura discriminatoria o contraria alla buona fede non è stata rinvenuta dal Giudice dato che l’azienda, contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dirigente, ha attivato la cassa integrazione Covid per tutto il personale in forza fino al massimo del 100% delle ore lavorabili.