Legittimo il licenziamento per falsa attestazione in servizio
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15864 del 26 giugno 2017, ha stabilito la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che timbra il cartellino e, immediatamente dopo, si reca in una sede di lavoro diversa da quella di assegnazione.
Nella fattispecie, il fatto oggetto della contestazione disciplinare non ha riguardato un mero ritardo o una sospensione o anticipazione della cessazione della prestazione, senza autorizzazione e quindi non giustificati, riconducibili alla fattispecie dell'illecito previsto dal ccnl in termini di inosservanza dell'orario di lavoro, ma un'attestazione, in orario di lavoro, di timbrature in entrata ed in uscita "per servizio", quindi per motivi di lavoro, senza che vi fossero in concreto ragioni per lasciare l'ufficio, oltre che una ripetuta presa di servizio presso una sede diversa da quella di assegnazione. La contestazione e, di conseguenza, il licenziamento, hanno, quindi, avuto ad oggetto false attestazioni di presenza in servizio, che hanno comportato, automaticamente e comunque, un'indebita remunerazione, perché in assenza di controprestazione.
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