Legittimo il licenziamento del driver che guasta le attrezzature aziendali e crea un danno all’immagine della società
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 21/08/2019, n.21558, ha deciso che è legittimo il licenziamento con preavviso del lavoratore che dolosamente danneggia i mezzi e le attrezzature aziendali e reitera un comportamento scorretto causando un danno economico e all’immagine aziendale.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità un dipendente era stato licenziato perché, mentre prestava la sua attività di driver durante le operazioni di sbarco dei veicoli, conduceva un’auto a velocità eccessiva cagionando il ribaltamento del veicolo. Tale comportamento già più volte ripreso e stigmatizzato aveva messo in pericolo sia la su incolumità che quella dei colleghi, oltre a rendere irreparabile il veicolo condotto e aver messo in cattiva luce la professionalità e il livello di sicurezza della società verso clienti e armatori.
Il dipendente ha impugnato il licenziamento ritenendo che il fatto posto a base del licenziamento fosse diverso da quello contestato, ma i giudici di merito hanno rigettato il ricorso confermando il recesso datoriale.
Infatti se da un lato è corretto che la sanzione conservativa prevista dal CCNL trovi applicazione in caso di danneggiamento del materiale o della merce da trasportare o movimentare, dovuto a mera disattenzione o negligenza, dall’altro viene legittimata la sanzione espulsiva nel caso in cui (come quello in esame) questo comportamento si cumula con il carattere reiterato e scorretto della condotta con l’effetto di del rilevante danno economico e/o dell’immagine.
Inoltre la Corte territoriale ha sostenuto come, pur a prescindere dalla riconducibilità dell’addebito alla fattispecie espulsiva contrattuale, il licenziamento dovesse in ogni caso considerarsi legittimo, ai sensi dell’art. 2118 c.c., e dell’art. 6 della L. 604/1966, risultando integrata la nozione legale di giustificato motivo oggettivo o anche di giusta causa, per l’entità dell’inadempimento e della colpa e la reiterazione di analoghe condotte in un ridotto lasso temporale.
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