Il Tribunale di Trapani, con la sentenza n. 522 del 2/10/2019, ha deciso che il datore di lavoro può legittimamente recedere dal rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore il quale, al solo fine di farsi assumere, ha autocertificato requisiti di cui non era in possesso.

Nel caso in esame un lavoratore aveva risposto ad un’offerta di lavoro che cercava un direttore generale da inserire in azienda a tempo determinato per tre anni purché in possesso di alcuni requisiti tra i quali una laurea magistrale in ingegneria, economia e commercio, economia e management aeronautico oppure giurisprudenza.

Il candidato invece aveva conseguito una laurea in lingue, ma al fine di partecipare alla selezione ha autocertificato il possesso di tutti i requisiti richiesti dall’azienda.

Quando l’azienda ha scoperto che il dirigente non aveva la laurea richiesta, ha proceduto al licenziamento.

Il lavoratore ha impugnato il recesso chiedendo il ristoro del danno subito, nella misura del lucro cessante, pari alle retribuzioni che sarebbero state percepite per l’intera durata del rapporto e del danno emergente, rappresentato dalle spese di trasloco, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per danni all’immagine.

Il Tribunale però ha rigettato il ricorso, evidenziando che il ricorrente sin dall’inizio sapeva di non avere i titoli necessari per partecipare alla selezione bandita e quindi non può aver riposto alcun affidamento nell’esito favorevole della gara. Egli pertanto non può avanzare alcuna pretesa risarcitoria, in quanto l’intero danno di cui oggi si duole è scaturito da una sua condotta che, sebbene non illegittima, rappresenta comunque una violazione del dovere di correttezza e buona fede durante le trattative.

In sostanza, se si decurta dall’entità del risarcimento tutto l’ammontare di danno che sarebbe stato evitato se il ricorrente, comportandosi diligentemente e in modo corretto, avesse rispettato l’avviso di selezione, si giunge ad elidere completamente l’emolumento risarcitorio.