Il Ministero del lavoro, con il parere 8/11/2016 n. prot. 20542, ha reso noto che le visite personali di controllo eseguite sul lavoratore possono essere effettuate solo previo accordo sindacale, o in alternativa, previa autorizzazione della DTL e sempreché avvengano attraverso opportuni meccanismi di selezione imparziale predisposti dall’azienda, in modo da rendere causale l’individuazione del soggetto da ispezionare.

Il parere ministeriale ha ricordato che inizialmente la giurisprudenza era concorde nel ritenere necessario l’accordo sindacale solo per perquisire la persona del dipendente, mentre non era richiesto per sottoporre a controllo i suoi effetti personali, come borse o bagaglio in genere, sul presupposto che solo nel primo caso sussistevano le prevalenti esigenze di tutela della riservatezza ed intimità della persona.

Recentemente invece i giudici hanno cambiato il loro giudizio ricomprendendo nella procedura autorizzatoria per le visite personali di controllo anche l’ispezione degli oggetti di proprietà del lavoratore, quali borse, zaini e accessorio simili.

Il Ministero ha però evidenziato che l’art. 6 della L. 300/1970 vale solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori, ma non si estende ai controlli sui visitatori che sono ricompresi nell’alveo dell’art. 13 Cost.

Invece, non è necessario l’accordo sindacale, o in alternativa l’autorizzazione della DTL, per il controllo degli armadietti o altri spazi di proprietà aziendale, anche se posti nell’esclusiva disponibilità del lavoratore. Infatti in quest’ultimo caso, non si rientra nell’ambito di applicazione del citato art. 6, vista la difficoltà di ricondurre l’ispezione nella fattispecie della visita personale, anche accogliendo un’eccezione molto ampia della nozione tale da ricomprendere gli effetti personali del lavoratore.